MISURE CAUTELARI - PERSONALI - INEFFICACIA DELLA MISURA CAUTELARE PER MOTIVI FORMALI - RIPRISTINO - INTERROGATORIO - ROGATORIA
Ai fini del ripristino della misura coercitiva della custodia cautelare divenuta inefficace per motivi formali, il giudice non è tenuto ad avvalersi dell’istituto della rogatoria per eseguire l’interrogatorio dell'indagato libero, che si trovi all’estero (Nella specie, l’indagato dopo la scarcerazione era ritornato in patria e non si era presentato all’udienza per rendere interrogatorio ex art. 302, terza parte c.p.p.)
Testo Completo:
Sentenza n. 21298 del 14 maggio 2009 - depositata il 21 maggio 2009(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore C. Citterio)
Ai fini del ripristino della misura coercitiva della custodia cautelare divenuta inefficace per motivi formali, il giudice non è tenuto ad avvalersi dell’istituto della rogatoria per eseguire l’interrogatorio dell'indagato libero, che si trovi all’estero (Nella specie, l’indagato dopo la scarcerazione era ritornato in patria e non si era presentato all’udienza per rendere interrogatorio ex art. 302, terza parte c.p.p.)
Testo Completo:
Sentenza n. 21298 del 14 maggio 2009 - depositata il 21 maggio 2009(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore C. Citterio)