TRIBUTI – VENDITA PARTECIPAZIONE AZIONARIA INFRAGRUPPO – ELUSIONE TRIBUTARIA – CONFIGURABILITA’
Dalla portata della norma antielusiva, prevista dall'art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, che non presuppone un comportamento fraudolento per ottenere un risparmio di imposta, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante - perchè non sorretto da valutazioni economiche diverse dal profilo fiscale - di un legittimo strumento giuridico, la Corte ha desunto che la plusvalenza derivante dalla vendita di una partecipazione azionaria totalitaria all'interno dello stesso gruppo societario è soggetta al regime di tassazione ordinario, essendo la suddetta cessione inopponibile all'amministrazione finanziaria ai sensi del suddetto art. 37.
Testo Completo:
Sentenza n. 8487 del 8 aprile 2009
(Sezione Quinta Civile, Presidente Mario Cicala e Relatore A. Merone)
Dalla portata della norma antielusiva, prevista dall'art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, che non presuppone un comportamento fraudolento per ottenere un risparmio di imposta, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante - perchè non sorretto da valutazioni economiche diverse dal profilo fiscale - di un legittimo strumento giuridico, la Corte ha desunto che la plusvalenza derivante dalla vendita di una partecipazione azionaria totalitaria all'interno dello stesso gruppo societario è soggetta al regime di tassazione ordinario, essendo la suddetta cessione inopponibile all'amministrazione finanziaria ai sensi del suddetto art. 37.
Testo Completo:
Sentenza n. 8487 del 8 aprile 2009
(Sezione Quinta Civile, Presidente Mario Cicala e Relatore A. Merone)