RAPPORTI INTERNAZIONALI – TRATTAMENTO DELLO STRANIERO - CONDIZIONE DI RECIPROCITA’ PREVISTA DALL’ART. 16 DELLE PRELEGGI – AMBITO DI APPLICAZIONE
L'art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale (cc.dd preleggi) sulla condizione di reciprocità è applicabile solo in relazione ai diritti non fondamentali della persona dal momento che i diritti fondamentali, come quelli alla vita, all'incolumità ed alla salute, siccome riconosciuti dalla Costituzione, non possono essere limitati da tale articolo, con la conseguenza che la relativa tutela deve essere assicurata, senza alcuna disparità di trattamento, a tutte le persone, indipendentemente dalla cittadinanza (italiana, comunitaria ed extracomunitaria).
Testo Completo:
Sentenza n. 10504 del 7 maggio 2009
(Sezione Terza Civile, Presidente G. B. Petti e Relatore A. Talevi)
L'art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale (cc.dd preleggi) sulla condizione di reciprocità è applicabile solo in relazione ai diritti non fondamentali della persona dal momento che i diritti fondamentali, come quelli alla vita, all'incolumità ed alla salute, siccome riconosciuti dalla Costituzione, non possono essere limitati da tale articolo, con la conseguenza che la relativa tutela deve essere assicurata, senza alcuna disparità di trattamento, a tutte le persone, indipendentemente dalla cittadinanza (italiana, comunitaria ed extracomunitaria).
Testo Completo:
Sentenza n. 10504 del 7 maggio 2009
(Sezione Terza Civile, Presidente G. B. Petti e Relatore A. Talevi)