LAVORO SUBORDINATO - LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA - SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITÀ, LAVORATIVA ED EXTRALAVORATIVA, DA PARTE DEL LAVORATORE, DURANTE LO STATO DI MALATTIA
L'espletamento di altra attività, lavorativa ed extralavorativa, da parte del lavoratore, durante lo stato di malattia, è idonea a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e a giustificare il recesso del datore di lavoro: guidare una moto di grossa cilindrata, recarsi in spiaggia e prestare una seconda attività lavorativa sono stati ritenuti, dalla S.C., indici, di per sé, di scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltrechè dimostrativi dell’inidoneità dello stato di malattia ad impedire comunque l'espletamento di un’attività ludica o lavorativa.
Testo Completo:
Sentenza n. 9474 del 21 aprile 2009(Sezione Lavoro, Presidente G. Sciarelli, Relatore V. Di Nubila)
L'espletamento di altra attività, lavorativa ed extralavorativa, da parte del lavoratore, durante lo stato di malattia, è idonea a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e a giustificare il recesso del datore di lavoro: guidare una moto di grossa cilindrata, recarsi in spiaggia e prestare una seconda attività lavorativa sono stati ritenuti, dalla S.C., indici, di per sé, di scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltrechè dimostrativi dell’inidoneità dello stato di malattia ad impedire comunque l'espletamento di un’attività ludica o lavorativa.
Testo Completo:
Sentenza n. 9474 del 21 aprile 2009(Sezione Lavoro, Presidente G. Sciarelli, Relatore V. Di Nubila)