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mercoledì 27 maggio 2009

ESTRADIZIONE PER L’ESTERO – MISURA CAUTELARE ADOTTATA DAL PAESE RICHIEDENTE – COMPUTABILITÀ DELLA CUSTODIA CAUTELARE SOFFERTA IN ITALIA – ESCLUSIONE –

ESTRADIZIONE PER L’ESTERO – MISURA CAUTELARE ADOTTATA DAL PAESE RICHIEDENTE – COMPUTABILITÀ DELLA CUSTODIA CAUTELARE SOFFERTA IN ITALIA – ESCLUSIONE – FATTISPECIE
In tema di estradizione “processuale” per l’estero, il periodo di custodia cautelare sofferta in Italia in attesa del giudizio di estradizione non puo’ essere computato nel periodo massimo di detenzione preventiva previsto dall’ordinamento giuridico dello Stato richiedente. A tale riguardo, la Corte ha osservato, in linea generale, che il principio della computabilità della custodia cautelare subita all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione è stabilito dall’ordinamento italiano con riferimento alla sola estradizione dall’estero (cd. “attiva”) e non anche in materia di estradizione per l’estero (cd. “passiva”). (Fattispecie relativa ad un mandato di cattura “a termine“ emesso dall’autorità giudiziaria romena e finalizzato al successivo rilascio di un mandato di cattura europeo ai sensi della L. n. 302/2004 della Repubblica di Romania).

Testo Completo:
Sentenza n. 20955 del 19 maggio 2009
(Sezione Sesta Penale, Presidente Adolfo Di Virginio e Relatore F. Ippolito)