TESTIMONIANZA - DIRITTO DI ASTENSIONE DETERMINATO DAL SEGRETO PROFESSIONALE - OBBLIGO DI AVVERTIRE IL PROFESSIONISTA - ESCLUSIONE - ESIMENTE DI CUI ALL'ART. 384 CPV. C.P. - LIMITI
In tema di deposizione del testimone che possa eccepire un eventuale segreto professionale, la Corte ha stabilito: a) che l’obbligo di avvisare i testi della facoltà di astenersi, previsto dall’art. 199, comma secondo, cod. proc. pen., non è applicabile ai soggetti elencati nell’art. 200 dello stesso codice, per effetto del quale essi non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria; b) che l’esimente di cui all’art. 384, comma secondo, cod. pen., nella parte in cui prevede l’esclusione della punibilità se il fatto è commesso da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni o testimonianza, non si applica ai soggetti indicati nell’art. 200 cod. proc. pen., ai quali l'esimente è invece applicabile nel caso in cui essi siano stati obbligati a deporre o comunque a rispondere su quanto hanno conosciuto per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria. (Fattispecie relativa alle dichiarazioni testimoniali rese in un procedimento civile da un legale chiamato a deporre su circostanze apprese per ragione della sua attività professionale).
Testo Completo:
Sentenza n. 9866 dell'11 febbraio 2009 - depositata il 4 marzo 2009(Sezione Sesta Penale - Presidente A. S. Agro', Relatore F. Ippolito)
In tema di deposizione del testimone che possa eccepire un eventuale segreto professionale, la Corte ha stabilito: a) che l’obbligo di avvisare i testi della facoltà di astenersi, previsto dall’art. 199, comma secondo, cod. proc. pen., non è applicabile ai soggetti elencati nell’art. 200 dello stesso codice, per effetto del quale essi non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria; b) che l’esimente di cui all’art. 384, comma secondo, cod. pen., nella parte in cui prevede l’esclusione della punibilità se il fatto è commesso da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni o testimonianza, non si applica ai soggetti indicati nell’art. 200 cod. proc. pen., ai quali l'esimente è invece applicabile nel caso in cui essi siano stati obbligati a deporre o comunque a rispondere su quanto hanno conosciuto per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria. (Fattispecie relativa alle dichiarazioni testimoniali rese in un procedimento civile da un legale chiamato a deporre su circostanze apprese per ragione della sua attività professionale).
Testo Completo:
Sentenza n. 9866 dell'11 febbraio 2009 - depositata il 4 marzo 2009(Sezione Sesta Penale - Presidente A. S. Agro', Relatore F. Ippolito)