Corte di Cassazione SS. UU. Sent. del 09.03.2009, n. 5621
Le violazioni in materia di sosta che non riguardino le aree contrassegnate con le strisce blu e/o da segnaletica orizzontale e non comportanti pregiudizio alla funzionalità delle aree distinte, non possono essere legittimamente rilevate da personale dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, seppure commesse nell’area oggetto di concessione (ma solo limitatamente agli spazi distinti con strisce blu)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 11904-2004 proposto da COMUNE DI PARMA (00162210348), in persona del Sindaco pro temporecontro… omissis … elettivamente domiciliato …avverso la sentenza n. 2169/2003 della GIUDICE DI PACE di PARMA, depositata il 09/01/2004; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/2009 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI; udito l’Avvocato Adriano R.;udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. DOMENICO IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Il Comune di Parma ha proposto ricorso, basato su di un solo motivo, avverso lasentenza del Giudice di pace di Parma del 6.1.2004, con cui era stata accoltal’opposizione proposta da … omissis … avverso il verbale di accertamento dellapolizia municipale della stessa città, redatto su indicazione degli ausiliari del trafficodipendenti dalla società concessionaria della gestione dei parcheggi a pagamentonella zona in questione, relativo all’infrazione di cui all’art. 7, 1° e 4° comma, delCodice della strada, per sosta vietata, peraltro nella zona oggetto di concessione diparcheggio a pagamento; resiste con controricorso il … omissis ed entrambe le partihanno presentato memoria.
L’opposizione era stata accolta sulla base di un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, la violazione era stata accertata da una operatrice del TEP, concessionaria della gestione dei parcheggi a pagamento nella ZTL di Parma, che non rivestiva ad personam la qualità di ausiliario del traffico e in secondo luogo in quanto l’art. 17, 132° comma, della legge n° 127 del 1997, conferisce ai personale dipendente dal concessionario funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta limitatamente alle aree oggetto della concessione e che dette aree, considerato il disposto dell’art. 7, 6° e 7° comma, andavano individuate in quelle evidenziate da righe blu e da corrispondente segnaletica verticale ed in quelle che costituiscono lo spazio minimo ed indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione del parcheggio e non sull’intera area oggetto della concessione. Investita di tale questione, la II Sezione civile di questa Corte ha rimesso gli atti al sig. primo Presidente, per l’eventuale rimessione della stessa alle SS. UU., avendo rilevato l’esistenza di un contrasto tra la tesi secondo cui la competenza delegata ai dipendenti della concessionaria sono limitate alle violazioni in materia di sosta dei veicoli (artt. 7, 1° comma e 157, 5°, 6° e 8° comma del Codice della strada) commesse nelle aree comunali oggetto di concessione e specificamente destinate al parcheggio previo pagamento di un ticket, potendosi estendere anche alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe esclusivamente se ed in quanto precludano la funzionalità del parcheggio (Cass. Sez. I, nn° 7336 del 7.4.2005, 7979 del 18.4.2005, 8593 del 26.4 2005 e, da ultimo, 18186 del 18.8.2006) e quella secondo cui il potere dell’ausiliario dipendente dal concessionario non sarebbe limitato a rilevare le infrazioni strettamente collegate al parcheggio stesso, ma esteso anche alla prevenzione ed al rilievo di tutte le infrazioni ricollegabili allasosta nella zona oggetto della concessione, in relazione al fatto che nella suddettala sosta deve ritenersi consentita solo negli spazi concessi e previo pagamento del ticket, essendo la concessionaria direttamente interessata, nell’ambito territoriale* suddetto, al rispetto dei limiti e dei divieti, per il solo fatto che qualsiasi violazioneincide sul suo diritto alla riscossione delle tariffe stabilite (Cass. sez. II, nn° 9287 del20.4.2006,20558 del 28.92007 e sez. 1, n° 4173 del 22.2.2007).
Nell’imminenza della discussione di fronte a queste Sezioni unite, il Comune diParma ha presentato memoria.
Motivi della decisione
Con l’unico, articolato, motivo su cui si basa il presente ricorso, il Comune di Parma affronta sia il profilo attinente alla mancata attribuzione ad personam della qualità diausiliario del traffico, all’operatrice del TEP, concessionaria della gestione deiparcheggi a pagamento nella ZTL di Parma, che aveva rilevata l’infrazione, sia quelladella estensione dei poteri esperibili dai dipendenti della società concessionarianell’ambito delle aree oggetto della concessione. -Poiché peraltro sia l’uno che l’altro profilo sono astrattamente idonei a sorreggere,ciascuno da solo, la decisione impugnata, appare opportuno affrontare la questionesu cui si è formato il denunciato contrasto.
Il Comune ricorrente si basa sulla tesi che potrebbe essere definita più ampia, attesoche considera conferito agli ausiliari del traffico il potere di accertare qualunqueviolazione in materia di sosta nell’area soggetta a concessione, in ragione del fattoche la concessionaria è direttamente interessata, nell’ambito territoriale suddetto, alrispetto dei limiti e dei divieti vigenti al riguardo, in quanto qualsiasi violazioneandrebbe ad incidere sul suo diritto alla riscossione delle tariffe stabilite.
Sotto il profilo normativo, va ricordato che la legge 15 maggio 1977, n. 127, art. 17,ha stabilito che i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzionidi prevenzione ed accertamene delle violazioni in materia di sosta a dipendenticomunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle arees^ggetto diconcessione.La legge 23 dicembre 1999, n° 488, all’art. 68, comma 1, ha successivamente chiaritoche la legge n° 127 dei 1997, art. 17, commi 132 e 133, si interpretano nel senso cheil conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni ivipreviste comprende, ai sensi del d. lgs. 30 aprile 1992, n° 285, art. 12, comma 1, lett.e) e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché diredazione e di sottoscrizione del verbale di accertamento con l’efficacia di cui agliartt. 2699 e 2700 del codice civile.
Da tanto può desumersi che il legislatore, in presenza ed in funzione di particolariesigenze del traffico cittadino, tra cui sono da ritenere comprese le problematicheconnesse alle aree da riservare a parcheggio a pagamento, ha stabilito, con le normesurrichiamate, che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essereeccezionalmente svolte anche da soggetti privati, i quali abbiano una particolareinvestitura, da parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, inconsiderazione “della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi (Corte cost. ord. n° 157 dei 2001).Peraltro, l’art. 17, commi 132 e 133, in ragione della rilevanza e del carattereeccezionalmente derogatorio del conferimento di tali funzioni a soggetti che,sebbene siano estranei all’apparato della pubblica amministrazione, e non compresinel novero di quelli ai quali le suddette funzioni sono ordinariamente attribuiti (art.12 C, d. s.), vengono con provvedimento sindacale legittimati all’ esercizio di compitidi prevenzione ed accertamento di violazioni del Codice della strada sanzionate in viaamministrativa, deve ritenersi norma di stretta interpretazione (v. Cass. 7.4.2005,n°7336).
Tale conclusione trova ulteriore conferma nel fatto che il legislatore, conscio di tale natura delle dettate disposizioni, ha avuto cura di puntualizzare che le funzioni esperibili, per i dipendenti delle imprese che gestiscono pubblici parcheggi, riguardano soltanto le violazioni in materia di sosta e limitatamente alle aree oggetto di concessione, poiché la attribuzioni di esse è ritenuta strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il problema, sempre più pressante, della circolazione nei centri abitati. Di preminente valore ai fini interpretativi deve essere considerata la disposizione secondo cui, al personale in questione può esser conferita anche la competenza a disporre «la rimozione dei veicoli, ma esclusivamente nei casi previsti dall’art. 158, comma 2, lett. b), e) e d) (art. 68, comma 3, cit.), ovvero dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta o in seconda fila.
Il legislatore, nel disciplinare tale delicata materia, che estende a soggetti non compresi tra quelli ai quali tali funzioni sono istituzionalmente attribuite, le suddette funzioni, ha pertanto delimitato con rigore il senso di tale attribuzione, precisando come la competenza delegata ai dipendenti della concessionaria siano limitate alle violazioni in materia di sosta dei veicoli commesse nelle aree comunali oggetto di concessione e specificamente destinate al parcheggio, previo pagamento di ticket, potendosi estendere anche alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe, se ed in quanto precludano la funzionalità del parcheggio stesso.
La diversa tesi per un verso contrasta e con la natura di norma di stretta interpretazione, da attribuirsi per le ragioni dette al Part. 17, commi 132 e 133, e con il contesto normativo che complessivamente regola la materia e per altro verso si basa su di un argomento non sufficiente a svilire il senso dell’eccezione quale introdotta, finendo per basarsi su di un profilo di ordine economico, a vantaggio della concessionaria che, pur se sussistente, non giustificherebbe l’estensione dell’applicazione di una norma con connotazioni di eccezionalità.Del resto, gli scarsi apporti dottrinari rinvenibili, pur non in modo esplicito, paionoanch’essi concordare con la tesi ritenuta corretta, mentre è appena il caso disottolineare come dalla citata ordinanza della Corte costituzionale non sia possibiletrarre alcun elemento di convincimento, in un senso, come nell’altro.Da tanto consegue che può essere enunciato il principio di diritto secondo cui leviolazioni in materia di sosta che non riguardino le aree contrassegnate con le strisce blu e/o da segnaletica orizzontale e non comportanti pregiudizio alla funzionalità delle aree distinte come sopra precisato, non possono essere legittimamente rilevate da personale dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, seppure commesse nell’area oggetto di concessione (ma solo limitatamente agli spazi distinti con strisce blu).
Poiché tale ratio decidendi, adottata dal giudice di pace di Parma a sostegno dellasentenza qui impugnata, con cui ha accolto l’opposizione del … omissis … è idonea asostenere da sola la decisione adottata, l’ulteriore questione sollevata in ricorso ed afferente alla sussistenza o meno in capo all’operatrice TEP, della nomina ad ausiliario del traffico ad personam, risulta assorbita. Il ricorso deve essere pertanto respinto.In ragione della sussistenza del rilevato contrasto giurisprudenziale, ora soltanto risolto, sussistono valide ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese relative al presente procedimento per cassazione.
PQM
la Corte respinge il ricorso e compensa le spese.