Secondo la Corte, l’interesse dell'indagato a precostituirsi il titolo in funzione della futura richiesta di equa riparazione per l'ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 comma secondo c.p.p., nel caso in cui la misura cautelare sia stata revocata nelle more del procedimento di impugnazione, deve essere documentato in termini positivi, non essendo sufficiente che il difensore in sede di discussione faccia riferimento alla possibilità del suo assistito di avvalersi in futuro della pronuncia da emanarsi in quella sede. La Corte ha invero ricordato che la domanda di riparazione ex art. 315 c.p.p. è atto personale di chi ha sofferto l’ingiusta detenzione e non atto del difensore con procura.
Testo Completo:
Sentenza n. 3531 del 14 gennaio 2009 - depositata il 27 gennaio 2009(Sezione Sesta Penale, Presidente A. Agrò, Relatore L. Matera)
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Sentenza n. 3531 del 14 gennaio 2009 - depositata il 27 gennaio 2009(Sezione Sesta Penale, Presidente A. Agrò, Relatore L. Matera)