La pronuncia, relativa al tema della convalida del provvedimento del questore di divieto di accesso agli impianti sportivi, dopo avere ribadito che l’ordinanza di convalida del Gip non può essere adottata prima che siano decorse quarantotto ore dalla notifica del provvedimento all’interessato onde garantire a questi la facoltà di presentare memorie e deduzioni, aggiunge, in termini inediti, che una analoga esigenza di garanzia del contraddittorio si impone in relazione in particolare alla previsione di legge in ordine alla trasmissione al Gip, da parte del P.M., della documentazione relativa al provvedimento questorile; anche in relazione a tale incombente, infatti, deve essere, secondo la Corte, assicurato all’interessato un termine adeguato per l’esame di detta documentazione, sicché il Gip non potrà adottare la relativa ordinanza se non decorso, oltre al termine di quarantotto ore dalla notifica di cui sopra, anche l’ulteriore termine di ventiquattro ore dal deposito della richiesta di convalida e della relativa documentazione.
Testo Completo:
Sentenza n. 6224 del 6 novembre 2008 - depositata il 13 febbraio 2009(Sezione Terza Penale, Presidente A. Grassi, Relatore P. Onorato)
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Sentenza n. 6224 del 6 novembre 2008 - depositata il 13 febbraio 2009(Sezione Terza Penale, Presidente A. Grassi, Relatore P. Onorato)