Con riferimento alla richiesta di rimborso di spese sanitarie sostenute da cittadini residenti in Italia presso centri di altissima specializzazione all’estero per prestazioni non ottenibili tempestivamente in Italia in forma adeguata, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, sia che siano dedotte situazioni di eccezionale gravità e urgenza ostative alla preventiva autorizzazione, sia che l’autorizzazione sia stata chiesta e negata, atteso che viene in considerazione il diritto alla salute, non suscettibile di essere affievolito dalla discrezionalità tecnica dell’amministrazione nell’apprezzamento dei presupposti per l’erogazione delle prestazioni.
Testo Completo:
Sentenza n. 2867 del 6 febbraio 2009(Sezioni Unite Civili, Presidente S. Mattone, Relatore A. Amatucci)
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Sentenza n. 2867 del 6 febbraio 2009(Sezioni Unite Civili, Presidente S. Mattone, Relatore A. Amatucci)