Con la decisione in esame la Corte - adita in fase cautelare in una fattispecie nella quale era contestato agli indagati il reato associazione finalizzata al traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti (art. 260, D.Lgs. n. 152 del 2006) costituiti da sottoprodotti di origine animale appartenenti a diverse categorie che, trattati per il recupero, venivano trasformati in farine animali per essere poi commercializzati –, dopo aver operato una puntuale ricognizione dell’evoluzione normativa nazionale e comunitaria in materia di sottoprodotti di origine animale, distinguendoli dalle “carogne”, ha affermato: a) che, anche dopo le modifiche di cui al D.Lgs. n. 4 del 2008, le carogne rientrano nella categoria dei rifiuti; b) che le stesse sono sottratte alla disciplina dei rifiuti soltanto se, ed in quanto, siano configurabili come sottoprodotti del processo di macellazione, destinati al riutilizzo senza trasformazioni preliminari e pregiudizio dell’ambiente; c) che le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (Regolamento CE 3 ottobre 2002, n. 1774) trovano applicazione anche per le carogne, se e in quanto queste ultime siano configurabili come sottoprodotti e non come rifiuti.
Testo Completo:
Sentenza n. 45057 del 4 ottobre 2008 - depositata il 4 dicembre 2008(Sezione Terza Penale, Presidente A. Grassi, Relatore P. Onorato)
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Sentenza n. 45057 del 4 ottobre 2008 - depositata il 4 dicembre 2008(Sezione Terza Penale, Presidente A. Grassi, Relatore P. Onorato)