Con la decisione in esame la Corte - in una fattispecie nella quale il G.i.p. aveva provveduto alla traduzione “parziale” dell’ordinanza cautelare, ovvero nelle sole parti riguardanti un indagato alloglotta cui erano contestati reati in materia di stupefacenti commessi in concorso con altri soggetti – ha affermato che il diritto all’assistenza linguistica, previsto dall’art. 143 cod. proc. pen., richiede che l’ordinanza cautelare sia tradotta nelle parti che riguardano l’indagato alloglotta restando, invece, escluso che la traduzione debba riguardare quelle parti dell’ordinanza relative ad altri indagati.
Testo Completo:
Sentenza n. 45060 del 6 novembre 2008 - depositata il 4 dicembre 2008(Sezione Terza Penale, Presidente A. Grassi, Relatore P. Onorato)
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Sentenza n. 45060 del 6 novembre 2008 - depositata il 4 dicembre 2008(Sezione Terza Penale, Presidente A. Grassi, Relatore P. Onorato)