Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dal rispetto del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. In applicazione del suddetto principio, la S.C. - avendo valutato inammissibile il ricorso - ha ritenuto superflua la concessione di un termine per la notifica, omessa, del ricorso per cassazione alla parte totalmente vittoriosa in appello.
Testo Completo:
Sentenza n. 26373 del 3 novembre 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore F. M. Fioretti)
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Sentenza n. 26373 del 3 novembre 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore F. M. Fioretti)