In tema di responsabilità per danni relativi a beni depositati in cassette di sicurezza ed oggetto di furto, la Corte ha precisato che spetta al giudice ordinario accertare il contenuto specifico delle pattuizioni delle parti, con particolare riferimento all’esistenza della possibilità di scelta, in sede di conclusione del contratto, tra diverse formule contrattuali, nelle quali il canone dovuto dal cliente (e la correlativa responsabilità della banca) variano in funzione dei diversi livelli di copertura assicurativa associata alla cassetta di sicurezza, e che, in difetto di tali pattuizioni, la clausola limitativa di responsabilità della banca è nulla, in quanto avente la funzione di trasferire indebitamente sul cliente gli effetti della negligente custodia della cassetta di sicurezza. Ai fini della prova del danno, inoltre, la Corte, nel cassare la sentenza impugnata, ha ammesso la possibilità di ricorrere a presunzioni basate, oltre che sulla circostanziata denuncia del fatto e sulla prova della proprietà degli oggetti depositati, anche sulla compatibilità delle rivendicazioni con le condizioni economiche del danneggiato, con la frequenza e data del suo accesso alla cassetta, ed anche con il ricorso alla prova testimoniale di persone legate al danneggiato da vincoli familiari, aspetti questi idonei anche ad ammettere il giuramento suppletorio.
Testo Completo:
Sentenza n. 28067 del 25 novembre 2008(Sezione Terza Civile, Presidente M. Fantacchiotti, Relatore R. Lanzillo)
Testo Completo:
Sentenza n. 28067 del 25 novembre 2008(Sezione Terza Civile, Presidente M. Fantacchiotti, Relatore R. Lanzillo)