La S.C. ha affermato che il debitore di somma determinata in valuta estera, se inadempiente, nel caso di sopravvenuta svalutazione della moneta italiana rispetto a quella estera, deve la differenza tra il cambio della data di scadenza e quello della data di pagamento, giacché, diversamente, trarrebbe ingiusta locupletazione dalla sua mora, ove pagasse in moneta legale al corso del cambio del giorno della scadenza, secondo la facoltà accordatagli dall'art. 1278 cod. civ..
Testo Completo:
Sentenza n. 28420 del 28 novembre 2008(Sezione Terza Civile, Presidente M. Varrone, Relatore M. Massera)
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Sentenza n. 28420 del 28 novembre 2008(Sezione Terza Civile, Presidente M. Varrone, Relatore M. Massera)