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giovedì 13 novembre 2008

SUCCESSIONE EREDITARIA - TESTAMENTO OLOGRAFO - AGGIUNTE, DI MANO DI UN TERZO, COLLOCATE FUORI DELLE DISPOSIZIONI DI ULTIMA VOLONTA'

In una causa avente ad oggetto l'impugnazione di un testamento olografo, la S.C. ha affermato che, in materia di testamento olografo, il principio dell'autografia previsto dall'art. 602 cod. civ. non impedisce che nell'ambito di uno stesso documento siano enucleabili, da un lato, un testamento olografo pienamente rispondente ai requisiti di legge e, dall'altro, scritti di mano di un terzo apposti dopo la sottoscrizione del testatore - e perciò collocati in una parte del documento diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria - che, come tali, non possono invalidare la scheda testamentaria autonomamente redatta dal testatore; la nullità del testamento olografo, infatti, si ha soltanto quando l'intervento del terzo avvenga con l'inserzione anche di una sola parola di sua mano nel corpo della disposizione di ultima volontà. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di nullità del testamento in un caso nel quale, dopo le disposizioni di ultima volontà redatte di pugno dal testatore e da lui sottoscritte, compariva anche, redatta da una mano diversa, l'indicazione secondo cui la persona nominata erede universale avrebbe dovuto avere cura del testatore e preoccuparsi del suo funerale).

Testo Completo:
Sentenza n. 26258 del 30 ottobre 2008(Sezione Seconda Civile, Presidente A. Elefante, Relatore V. Mazzacane)