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venerdì 28 novembre 2008

SOCIETA' - SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE - OBBLIGO DI VERSAMENTO AL FONDO NAZIONALE DI GARANZIA - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' PER RINUNCIA

La S.C., occupandosi di una fattispecie di cessazione dall'attività, per rinuncia, di una società di intermediazione mobiliare, con conseguente venir meno dell'obbligo di versamento al Fondo di garanzia, ha affermato che la rinuncia, da parte di società all'uopo autorizzata, all'attività di intermediazione mobiliare, per contestuale e correlata cessazione della medesima - rinuncia alla quale consegue il venir meno dell'obbligo dei versamenti in favore del Fondo nazionale di garanzia di cui al d.m. 18 giugno 1998, n. 238 - è procedura diversa da quella di autorizzazione all'inizio della medesima attività; infatti, mentre per intraprendere l'attività di intermediazione mobiliare è richiesta un'espressa autorizzazione, come previsto dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 58 del 1998, la cessazione per rinuncia non è espressamente regolata dalla legge, bensì dalle delibere della Consob n. 10418 e n. 16190 del 1996 - emanate in attuazione del d.lgs. n. 415 del 1996 - in base alle quali la società che intende rinunciare all'attività è tenuta a darne comunicazione alla Consob la quale ha centoventi giorni di tempo per deliberare, decorso il quale termine la rinuncia deve ritenersi accolta. (Nella specie, la S.C., enunciando tale principio, ha corretto la motivazione della sentenza di merito che aveva collegato il perfezionarsi della rinuncia - rilevante ai fini degli obblighi di versamento al citato Fondo - al momento della messa in liquidazione della società).

Testo Completo:
Sentenza n. 26835 del 7 novembre 2008
(Sezione Prima Civile, Presidente G. Losavio, Relatore M. Tavassi)