Nell'ambito della speciale procedura ex artt. 2796 e 2797 cod. civ., in ossequio alle esigenze di economia processuale ed al fine di evitare inutili duplicazioni di giudizio, è legittima la proposizione da parte del debitore di questioni non soltanto di rito ma anche di merito, con riferimento al diritto "ex adverso" azionato, con conseguente preclusione dell'ulteriore proseguibilità della procedura nel caso di contestazione dell'esistenza del diritto vantato dal creditore. (Nella specie, la S.C. ha affermato il principio relativamente alla vendita da parte di una banca di titoli al portatore consegnati a garanzia delle esposizioni debitorie sul conto corrente, rilevando che la vendita fosse avvenuta senza la prova dell’effettiva sussistenza delle passività).
Testo Completo:
Sentenza n. 27266 del 14 novembre 2008(Sezione Terza Civile, Presidente A. Segreto, Relatore A. Amatucci)
Testo Completo:
Sentenza n. 27266 del 14 novembre 2008(Sezione Terza Civile, Presidente A. Segreto, Relatore A. Amatucci)