La S.C. ha precisato il presupposto giuridico imprescindibile dell’espromissione, costituito dalla sussistenza di un’obbligazione altrui precedente l’assunzione da parte dell’espromittente; tale presupposto distingue l’istituto dall’obbligazione di garanzia per futuri possibili debiti dell’obbligato, sebbene, in entrambe le fattispecie (che riguardano rapporti di durata), all’assuntore o garante dell’obbligo altrui compete la facoltà di recesso.
Testo Completo:
Sentenza n. 26863 del 10 novembre 2008(Sezione Terza Civile, Presidente M. Frantacchiotti, Relatore N. Fico)
Testo Completo:
Sentenza n. 26863 del 10 novembre 2008(Sezione Terza Civile, Presidente M. Frantacchiotti, Relatore N. Fico)