Le Sezioni Unite, componendo un contrasto di giurisprudenza in tema di titolarità di più trattamenti pensionistici e relativo adeguamento al costo della vita, hanno statuito che il divieto di cumulo di trattamenti perequativi trova applicazione anche per i pensionati titolari di una pensione a carico dell’AGO e di un’altra a carico dello Stato, in tal caso continuando a corrispondersi l'indennità integrativa speciale inerente alla pensione statale e non spettando, invece, le quote aggiuntive sulla pensione dell’AGO corrisposta dall’ INPS.
Testo Completo:
Sentenza n. 25616 del 23 ottobre 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore S. Toffoli)
Testo Completo:
Sentenza n. 25616 del 23 ottobre 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore S. Toffoli)