In tema di indennità spettante all’affittuario per i miglioramenti apportati al fondo (art. 17, secondo comma, legge n. 203 del 1982), nel caso in cui il rapporto non venga dismesso alla scadenza perché questa è controversa, la data di cessazione del rapporto, alla quale la legge ancora detta indennità, va individuata in quella fissata nella sentenza di condanna al rilascio del fondo (coincidente, ex lege, con la fine dell’annata agraria in cui la sentenza è pronunciata), posto che da tale momento il proprietario concedente può ottenere, coattivamente, il rilascio del fondo ed il conduttore può far valere il diritto alle migliorie.
Testo Completo:
Sentenza n. 25140 del 14 ottobre 2008(Sezione Terza Civile, Presidente P. Vittoria, Relatore D. Calabrese)
Testo Completo:
Sentenza n. 25140 del 14 ottobre 2008(Sezione Terza Civile, Presidente P. Vittoria, Relatore D. Calabrese)