La Corte ha stabilito che in caso di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con una prima sentenza per reati unificati dalla continuazione con quelli oggetto di una seconda sentenza che abbia esteso il beneficio all’intera pena del reato continuato, i termini stabiliti dall’art. 163 c.p. vanno computati a far data dalla irrevocabilità della prima sentenza, ma la revoca deve essere circoscritta alla parte di pena ad essa riferibile.
Testo Completo:
Ordinanza n. 40522 del 2 ottobre 2008 – depositata il 30 ottobre 2008
(Sezione Prima Penale, Presidente G. Silvestri, Relatore E. G. Gironi)
Testo Completo:
Ordinanza n. 40522 del 2 ottobre 2008 – depositata il 30 ottobre 2008
(Sezione Prima Penale, Presidente G. Silvestri, Relatore E. G. Gironi)