Con la decisione in esame la Corte - in una fattispecie nella quale era contestato il reato di esercizio della caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili (art. 30, comma primo, lett. i), L. n. 157 del 1992) – ha affermato che ai fini della configurabilità del reato non occorre l’esplosione di colpi di arma da fuoco, ma è sufficiente il solo appostamento in attesa di sparare allorchè la selvaggina sia stata avvistata e sia venuta a tiro.
Testo Completo:
Sentenza n. 42888 del 15 ottobre 2008 – depositata il 18 novembre 2008
(Sezione Terza Penale, Presidente E. Altieri, Relatore A. Cordova)
Testo Completo:
Sentenza n. 42888 del 15 ottobre 2008 – depositata il 18 novembre 2008
(Sezione Terza Penale, Presidente E. Altieri, Relatore A. Cordova)