La Corte è intervenuta sul regime giuridico delle fondazioni costituite per disposizione testamentaria risolvendo alcune questioni ancora controverse. In primo luogo, ha chiarito che non è necessaria la preventiva autorizzazione governativa per accettare eredità o donazioni, anche in caso di acquisizioni verificatesi anteriormente all’entrata in vigore della norma abrogatrice della predetta autorizzazione, essendo sufficiente che la procedura sia ancora in corso nella vigenza del nuovo regime giuridico (art. 13 L. n. 127 del 1997 che ha abrogato l’art. 17 cod. civ.) In secondo luogo, ha stabilito che, quando la fondazione sia costituita per testamento con contestuale disposizione patrimoniale, non sono scindibili l’istituzione dell’ente dall’attribuzione patrimoniale, sicché l’accettazione dell’eredità è valida ed efficace anche se non intervenuta con beneficio d’inventario, essendo comunque applicabili le norme a tutela dei legittimari e l’art. 512 cod. civ. relativo all’azione di separazione dei beni spettante ai creditori del de cuius. Infine, non ha ravvisato violazione del divieto del patto successorio nella disposizione testamentaria di due soggetti (fratelli) diretta a costituire la stessa fondazione mediante nomina dell’ente come erede universale, in quanto la finalità degli atti è esclusivamente morale e filantropica e non diretta ad un vantaggio economico-patrimoniale reciproco.
Testo Completo:
Sentenza n. 24813 dell'8 ottobre 2008(Sezione Seconda Civile, Presidente A. Vella, Relatore M. R. San Giorgio)
Testo Completo:
Sentenza n. 24813 dell'8 ottobre 2008(Sezione Seconda Civile, Presidente A. Vella, Relatore M. R. San Giorgio)