Nel ribadire che la costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., con riferimento a costituzione di fondo patrimoniale in epoca anteriore all’assunzione di garanzia fideiussoria nei confronti di istituto bancario la S.C. afferma che ad integrare l’animus nocendi richiesto dall’art. 2901, 1° co. n. 1, c.c. è sufficiente il mero dolo generico, non essendo pertanto necessaria la ricorrenza del dolo specifico, come viceversa richiesto nel precedente in termini costituito da Cass., 27/2/1985, n. 1716. Trattandosi di un atteggiamento soggettivo, siffatto elemento psicologico va provato, precisa la Corte di legittimità, dal soggetto che lo allega, e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione.
Testo Completo:
Sentenza n. 24757 del 7 ottobre 2008(Sezione Terza Civile, Presidente P. Vittoria, Relatore L. A. Scarano)
Testo Completo:
Sentenza n. 24757 del 7 ottobre 2008(Sezione Terza Civile, Presidente P. Vittoria, Relatore L. A. Scarano)