Il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria, la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione integra il caso fortuito per gli effetti di cui all'art. 2051 cod. civ. (Fattispecie relativa ad un ragazzo che, accedendo ad un’area riservata esclusivamente a parcheggio condominiale, vi si era messo a giocare a pallone ed era rimasto ferito per contatto con vetri di copertura sporgenti: delle lesioni è stato ritenuto non responsabile l’amministratore alla luce dell’imprevedibilità della condotta del ragazzo e dell’uso del tutto improprio dell’area di parcheggio).
Testo Completo:
Sentenza n. 24804 dell'8 ottobre 2008(Sezione Terza Civile, Presidente M. Fantacchiotti, Relatore C. Filadoro)
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Sentenza n. 24804 dell'8 ottobre 2008(Sezione Terza Civile, Presidente M. Fantacchiotti, Relatore C. Filadoro)