Una volta delegate le operazioni di vendita al notaio, i vizi dell’aggiudicazione dichiarata dallo stesso notaio devono essere prima fatti valere con il reclamo e poi contro l’ordinanza del giudice che, rigettando il reclamo, assume a contenuto del proprio atto esecutivo l’aggiudicazione notarile. Ne consegue che i detti vizi, se non fatti valere nelle forme suindicate, non possono più essere dedotti mediante l’impugnazione del successivo decreto di trasferimento.
Testo Completo:
Sentenza n. 24810 dell'8 ottobre 2008(Sezione Terza Civile, Presidente e Relatore P. Vittoria)
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Sentenza n. 24810 dell'8 ottobre 2008(Sezione Terza Civile, Presidente e Relatore P. Vittoria)