Mutando il proprio precedente orientamento (sent. n. 15147 del 2001), le S.U. hanno ritenuto che l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (I.N.P.G.I.) rientra tra gli enti pubblici per i cui dipendenti l'art. 3 del r.d.l. n. 1578 del 1933 prevede, consentendone l’iscrizione in un elenco speciale annesso all’albo professionale, una deroga al principio della incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato con la qualità di dipendente. La decisione si fonda sulla natura pubblica delle funzioni assistenziali e previdenziali svolte dell’Istituto e sulla mancanza di rilievo della natura privata dell’ente e del rapporto di lavoro con lo stesso.
Testo Completo:
Sentenza n. 19496 del 16 luglio 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente G. Prestipino, Relatore G. Salmè)
Testo Completo:
Sentenza n. 19496 del 16 luglio 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente G. Prestipino, Relatore G. Salmè)