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mercoledì 1 ottobre 2008

PREVIDENZA - INDEBITO PENSIONISTICO - AZIONE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO - ONERE PROBATORIO

La S.C. ha ribadito, conformemente alla costante giurisprudenza in materia, che nelle azioni di ripetizione dell’indebito costituisce elemento della fattispecie costitutiva del diritto alla ripetizione, la cui prova grava sull’attore in ripetizione, anche la mancanza di una causa giustificativa del pagamento, statuendo, in senso contrario all’orientamento giurisprudenziale dominante, che il soggetto che propone un’azione di accertamento negativo non è gravato, per ciò solo, dell’onere probatorio anche relativamente ai fatti costitutivi del diritto oggetto del giudizio, onere che rimane, invece, regolato dai criteri di carattere sostanziale dettati dall’art. 2697 c.c.

Testo Completo:
Sentenza n. 19762 del 17 luglio 2008(Sezione Lavoro, Presidente S. Mattone, Relatore S. Toffoli)