La S.C. ha affermato che la cessazione del rapporto di impiego degli avvocati dipendenti di enti pubblici, comporta il totale venir meno dello "ius postulandi" per una causa equiparabile a quelle elencate dall'art. 301 cod. proc. civ., con conseguente interruzione dei processi in cui gli stessi siano costituiti. In tal caso, il termine per la prosecuzione del processo da parte dell'ente pubblico rappresentato in giudizio rimasto privo di procuratore, decorre dalla data in cui l’ente stesso ha avuto conoscenza legale dell'evento, senza che possa attribuirsi rilievo ad una conoscenza di fatto acquisita attraverso l'organizzazione dei propri uffici.
Testo Completo:
Sentenza n. 20361 del 23 luglio 2008(Sezione Prima Civile, Presidente G. Losavio, Relatore S. Del Core)
Testo Completo:
Sentenza n. 20361 del 23 luglio 2008(Sezione Prima Civile, Presidente G. Losavio, Relatore S. Del Core)