La preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c., in virtù del quale il terzo intervenuto nel processo non può svolgere l'attività istruttoria preliminare e probatoria che la fase eventualmente avanzata del procedimento non consenta alle altre parti, non si applica all'attività assertiva dell’interveniente volontario, nei cui confronti non è quindi operante il divieto di proporre domande autonome, rimanendo altrimenti vanificata l’utilità stessa della tipologia di interventi contemplati nel primo comma dell’art. 105 c.p.c..
Testo Completo:
Sentenza n. 25264 del 16 ottobre 2008(Sezione Terza Civile, Presidente M. Varrone, Relatore G. Federico)
Testo Completo:
Sentenza n. 25264 del 16 ottobre 2008(Sezione Terza Civile, Presidente M. Varrone, Relatore G. Federico)