Ai fini della configurabilità del delitto tentato è necessario il passaggio della condotta dalla fase preparatoria a quella esecutiva. Gli atti diretti in modo non equivoco a commettere un reato, infatti, possono essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa, in quanto la univocità degli atti indica non un parametro probatorio, ma un criterio di essenza e una caratteristica oggettiva della condotta. Non sono pertanto punibili, a titolo di tentativo, i meri atti preparatori.
Testo Completo:
Sentenza n. 40058 del 24 settembre 2008 – depositata il 28 ottobre 2008
(Sezione Prima Penale, Presidente P. Bardovagni, Relatore M. Cassano)
Testo Completo:
Sentenza n. 40058 del 24 settembre 2008 – depositata il 28 ottobre 2008
(Sezione Prima Penale, Presidente P. Bardovagni, Relatore M. Cassano)