La responsabilità del datore di lavoro per mobbing sussiste anche ove, pur in assenza di un suo specifico intento lesivo, il comportamento materiale sia posto in essere da altro dipendente, per la colpevole inerzia nella rimozione del fatto lesivo; né ad escludere tale responsabilità, quando il mobbing provenga da un dipendente posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, può bastare un mero tardivo intervento "pacificatore", non seguito da concrete misure e da vigilanza.
Testo Completo:
Sentenza n. 22858 dell'11 settembre 2008(Sezione Lavoro, Presidente S. Senese, Relatore P. Cuoco)
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Sentenza n. 22858 dell'11 settembre 2008(Sezione Lavoro, Presidente S. Senese, Relatore P. Cuoco)