Le Sezioni Unite, promovendo un'interpretazione adeguatrice dell’art. 37 c.p.c. alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo ("asse portante della nuova lettura della norma"), hanno deciso che, fino a quando la causa non sia decisa nel merito in primo grado, il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza dei termini previsti dall’art. 38 c.p.c.; la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione; le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si è formato il giudicato implicito o esplicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; il giudice può rilevare anche d’ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato implicito o esplicito.
Testo Completo:
Sentenza n. 24883 del 9 ottobre 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore A. Merone)
Testo Completo:
Sentenza n. 24883 del 9 ottobre 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore A. Merone)