Il trasferimento all’estero, in un Paese esterno all’Unione Europea, non preclude la dichiarazione di fallimento della società da parte di un tribunale italiano, quando il mutamento di sede sia avvenuto anche prima del deposito, in Italia, del ricorso per la dichiarazione di fallimento, purchè sia provata la fittizietà del trasferimento o comunque la non decorrenza di almeno un anno dalla cancellazione. Le S.U. ribadiscono, anche dopo la riforma fallimentare del 2006-2007, il principio per cui – salvo deroghe per convenzioni internazionali o per normativa UE - la giurisdizione domestica in materia concorsuale resta tendenzialmente inderogabile.
Testo Completo:
Ordinanza n. 25038 del 13 ottobre 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore G. Travaglino)
Testo Completo:
Ordinanza n. 25038 del 13 ottobre 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore G. Travaglino)