La Corte ha stabilito che il diritto a non sottoporsi alle cure mediche ha nel nostro ordinamento rilevanza costituzionale e comprende anche il rifiuto delle trasfusioni di sangue purché si fondi su una manifestazione di dissenso libera ed informata che segua ad una specifica informazione sulla situazione sanitaria propria del paziente e ad una completa esposizione dei rischi e dei vantaggi conseguenti al trattamento sanitario indesiderato. Non ricorrono queste condizioni quando il dissenso risulti da un cartellino, rinvenuto addosso al paziente al momento del ricovero, in condizioni d’incoscienza che rechi l’indicazione “niente sangue” perché la manifestazione di volontà non risulta raccolta dopo aver avuto conoscenza della gravità delle condizioni di salute al momento del ricovero e delle conseguenze prospettabili in caso di omesso trattamento.
Testo Completo:
Sentenza n. 23676 del 15 settembre 2008(Sezione Terza Civile, Presidente R. Preden, Relatore G. Travaglino)
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Sentenza n. 23676 del 15 settembre 2008(Sezione Terza Civile, Presidente R. Preden, Relatore G. Travaglino)