Risolvendo un contrasto di giurisprudenza e superando l’orientamento espresso nel 1996 (S.U. nn. 6841 e 9331), le S.U. hanno affermato che, nel rito del lavoro, è improcedibile l’appello tempestivamente proposto se non sia avvenuta la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza, non essendo consentito al giudice – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost.) – assegnare all’appellante, ex art. 421 c.p.c., un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c, e che lo stesso principio è applicabile al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione d’udienza determina l’improcedibilità dell’opposizione e, con essa, la esecutività del decreto opposto.
Testo Completo:
Sentenza n. 20604 del 30 luglio 2008
(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore G. Vidiri)
Testo Completo:
Sentenza n. 20604 del 30 luglio 2008
(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore G. Vidiri)