RIFIUTI - NOZIONE DI RIFIUTO - COKE DA PETROLIO (PET - COKE) - MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 4/2008 - ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA SUI RIFIUTI - CONDIZIONI
Con la decisione in esame, la Corte – adita in fase cautelare a seguito del sequestro probatorio avente ad oggetto un cumulo di coke da petrolio importato dall’estero, trasportato via mare e successivamente depositato su un terreno – dopo aver analiticamente ripercorso la disciplina normativa relativa al coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo (D.Lgs. n. 22 del 1997; d.l. n. 22 del 2002, conv. in L. n. 82 del 2002 che ha introdotto l’art. 8 f – quater) del decreto Ronchi; D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 185, comma primo, lett. i)e 293; D.Lgs. n. 4 del 2008) e l’incidenza che su tale disciplina hanno avuto i ripetuti interventi del Giudice comunitario anche con riferimento alla rilevanza sul tema del cosiddetto principio di precauzione (Corte Giustizia CE, 15 gennaio 2004, n. 235/02; Corte Giustzia CE, 14 aprile 2005, n. 6/03), ha affermato che l’esclusione dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti del coke da petrolio (o pet – coke) commercializzato e destinato alla combustione (art. 185, D.Lgs. n. 152 del 2006) è consentita purchè siano rispettate le condizioni di cui all’art. 293 del citato D.Lgs. n. 152; diversamente, la disciplina autorizzatoria prevista in generale per la gestione dei rifiuti si applica anche al pet – coke ove quest’ultimo, commercializzato e destinato alla combustione, non soddisfi le condizioni per tale utilizzo, in particolare nel caso in cui sia presente una quantità di zolfo eccedente la soglia massima prevista dall’allegato X alla parte V del D.Lgs. n. 152 del 2006 e richiede un trattamento per rientrare nei limiti della soglia di utilizzabilità.
Testo Completo:
Sentenza n. 28229 del 9 maggio 2008 - depositata il 10 luglio 2008(Sezione Terza Penale, Presidente G. De Maio, Relatore G. Amoroso)
Con la decisione in esame, la Corte – adita in fase cautelare a seguito del sequestro probatorio avente ad oggetto un cumulo di coke da petrolio importato dall’estero, trasportato via mare e successivamente depositato su un terreno – dopo aver analiticamente ripercorso la disciplina normativa relativa al coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo (D.Lgs. n. 22 del 1997; d.l. n. 22 del 2002, conv. in L. n. 82 del 2002 che ha introdotto l’art. 8 f – quater) del decreto Ronchi; D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 185, comma primo, lett. i)e 293; D.Lgs. n. 4 del 2008) e l’incidenza che su tale disciplina hanno avuto i ripetuti interventi del Giudice comunitario anche con riferimento alla rilevanza sul tema del cosiddetto principio di precauzione (Corte Giustizia CE, 15 gennaio 2004, n. 235/02; Corte Giustzia CE, 14 aprile 2005, n. 6/03), ha affermato che l’esclusione dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti del coke da petrolio (o pet – coke) commercializzato e destinato alla combustione (art. 185, D.Lgs. n. 152 del 2006) è consentita purchè siano rispettate le condizioni di cui all’art. 293 del citato D.Lgs. n. 152; diversamente, la disciplina autorizzatoria prevista in generale per la gestione dei rifiuti si applica anche al pet – coke ove quest’ultimo, commercializzato e destinato alla combustione, non soddisfi le condizioni per tale utilizzo, in particolare nel caso in cui sia presente una quantità di zolfo eccedente la soglia massima prevista dall’allegato X alla parte V del D.Lgs. n. 152 del 2006 e richiede un trattamento per rientrare nei limiti della soglia di utilizzabilità.
Testo Completo:
Sentenza n. 28229 del 9 maggio 2008 - depositata il 10 luglio 2008(Sezione Terza Penale, Presidente G. De Maio, Relatore G. Amoroso)