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mercoledì 16 luglio 2008

REATO - SUCCESSIONE DI LEGGI TEMPORANEE O ECCEZIONALI

REATO - SUCCESSIONE DI LEGGI TEMPORANEE O ECCEZIONALI - LEGGI PENALI MILITARI
La S.C. ha affrontato la questione relativa all’applicabilità della disciplina più favorevole del codice penale militare di pace, di cui alla L. 4 agosto 2006, n. 247, al personale militare che partecipa alle missioni all’estero, anche in relazione ai fatti commessi nel vigore della disciplina - anteriore a tale legge - che rinviava al codice penale militare di guerra. La Corte, attribuita a tali leggi natura di leggi temporanee, ha affermato che la regola derogatoria prevista dall’art. 2, comma 5, cod. pen. non trova applicazione in caso di successione di norme, tutte, parimenti temporanee o eccezionali, laddove esse abbiano la medesima ratio e siano dirette ad una migliore messa a punto della disciplina relativa alla medesima situazione.

Testo Completo:
Sentenza n. 26316 del 27 maggio 2008 - depositata il 1° luglio 2008(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore M. C. Siotto)

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