RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA’ STRANIERE – MANDATO DI ARRESTO EUROPEO – AUTORITA’ GIUDIZIARIA EMITTENTE – INDIVIDUAZIONE DELLA COMPETENZA
La Corte di Cassazione ha definito un conflitto di competenza insorto tra il Tribunale e il G.I.P. in relazione alla richiesta di emissione di un mandato d’arresto europeo nei confronti di imputati già attinti da ordinanze di custodia cautelare adottate dal GIP - per i quali il procedimento risultava successivamente pendente per il merito presso il Tribunale - osservando che, sulla base di un’interpretazione logico-sistematica degli artt. 28, 30 e 39 della L. n. 69/2005, la relativa competenza deve essere attribuita al giudice che procede (ossia, nel caso di specie, al Tribunale), avuto riguardo al considerevole lasso di tempo intercorso tra l’emissione della misura restrittiva e l’emissione del mandato di arresto e all’esigenza che l’organo emittente sia pienamente a conoscenza dell’iter processuale compiuto, si’ da assolvere ai numerosi incombenti che la legge impone al riguardo (informazioni, relazione di accompagnamento, informazioni integrative). (V., sul punto, Cass., Sez. I, 19 aprile 2006, Abdelwahab, Rv. 233578).
Testo Completo:
Sentenza n. 26635 del 29 aprile 2008 - depositata il 2 luglio 2008(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore M. C. Siotto)
La Corte di Cassazione ha definito un conflitto di competenza insorto tra il Tribunale e il G.I.P. in relazione alla richiesta di emissione di un mandato d’arresto europeo nei confronti di imputati già attinti da ordinanze di custodia cautelare adottate dal GIP - per i quali il procedimento risultava successivamente pendente per il merito presso il Tribunale - osservando che, sulla base di un’interpretazione logico-sistematica degli artt. 28, 30 e 39 della L. n. 69/2005, la relativa competenza deve essere attribuita al giudice che procede (ossia, nel caso di specie, al Tribunale), avuto riguardo al considerevole lasso di tempo intercorso tra l’emissione della misura restrittiva e l’emissione del mandato di arresto e all’esigenza che l’organo emittente sia pienamente a conoscenza dell’iter processuale compiuto, si’ da assolvere ai numerosi incombenti che la legge impone al riguardo (informazioni, relazione di accompagnamento, informazioni integrative). (V., sul punto, Cass., Sez. I, 19 aprile 2006, Abdelwahab, Rv. 233578).
Testo Completo:
Sentenza n. 26635 del 29 aprile 2008 - depositata il 2 luglio 2008(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore M. C. Siotto)