PENA – ESTINZIONE – L. N. 207 DEL 2003 – CONDANNE ANTERIORI E POSTERIORI AL LIMITE TEMPORALE – MODALITA’ DI ESPIAZIONE – PREVALENZA DELLE FORME ORDINARIE
Nel caso in cui vengano in esecuzione contemporaneamente condanne divenute esecutive parte prima e parte dopo l’entrata in vigore della L. n. 207 del 2003 non è possibile effettuare una scissione delle pene concorrenti per imputare il presofferto alla pena divenuta esecutiva dopo tale termine, e tutte debbono essere scontate nelle forme ordinarie. La circostanza che la sentenza n. 255 del 2006 della Corte Costituzionale abbia imposto anche in relazione all’ “indultino” l’espletamento di un giudizio di meritevolezza, e quindi una sorta di equiparazione alle misure alternative alla detenzione, non consente di giungere ad imputare il presofferto ad una pena divenuta esecutiva dopo l’entrata in vigore di quella legge.
Testo Completo:
Sentenza n. 25740 del 17 giugno 2008 - depositata il 25 giugno 2008(Sezione Prima Penale, Presidente P. Mocali, Relatore P. Piraccini)
Nel caso in cui vengano in esecuzione contemporaneamente condanne divenute esecutive parte prima e parte dopo l’entrata in vigore della L. n. 207 del 2003 non è possibile effettuare una scissione delle pene concorrenti per imputare il presofferto alla pena divenuta esecutiva dopo tale termine, e tutte debbono essere scontate nelle forme ordinarie. La circostanza che la sentenza n. 255 del 2006 della Corte Costituzionale abbia imposto anche in relazione all’ “indultino” l’espletamento di un giudizio di meritevolezza, e quindi una sorta di equiparazione alle misure alternative alla detenzione, non consente di giungere ad imputare il presofferto ad una pena divenuta esecutiva dopo l’entrata in vigore di quella legge.
Testo Completo:
Sentenza n. 25740 del 17 giugno 2008 - depositata il 25 giugno 2008(Sezione Prima Penale, Presidente P. Mocali, Relatore P. Piraccini)