ORDINAMENTO GIUDIZIARIO – MAGISTRATI – SANZIONI DISCIPLINARI
Lede il prestigio dell’ordine giudiziario (art. 18, r.d.l. n. 511 del 1946, ora art. 2, c. 1, lett. q) ed r), d.lgs. n. 109 del 2006) il magistrato che intrattenga rapporti con noti esponenti di gruppi economici di rilievo nazionale, proponendosi e dichiarandosi disponibile per consigli e informazioni in ordine all’attività di indagine in corso presso altro ufficio, rilevando l’idoneità di tali informazioni ad accreditarlo quale preziosa fonte e restando ininfluente l’effettiva veridicità delle informazioni fornite.
Testo Completo:
Sentenza n. 17931 del 1° luglio 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore F. M. Fioretti)
Lede il prestigio dell’ordine giudiziario (art. 18, r.d.l. n. 511 del 1946, ora art. 2, c. 1, lett. q) ed r), d.lgs. n. 109 del 2006) il magistrato che intrattenga rapporti con noti esponenti di gruppi economici di rilievo nazionale, proponendosi e dichiarandosi disponibile per consigli e informazioni in ordine all’attività di indagine in corso presso altro ufficio, rilevando l’idoneità di tali informazioni ad accreditarlo quale preziosa fonte e restando ininfluente l’effettiva veridicità delle informazioni fornite.
Testo Completo:
Sentenza n. 17931 del 1° luglio 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore F. M. Fioretti)