ORDINAMENTO GIUDIZIARIO – MAGISTRATI – SANZIONI DISCIPLINARI
Lede il prestigio dell’ordine giudiziario (art. 18, r.d.l. n. 511 del 1946, ora art. 2, c. 1, lett. q) ed r), d.lgs. n. 109 del 2006) il magistrato che si assenti dall’ufficio per molti mesi per motivi di salute (aspettativa, congedo straordinario) e nello stesso periodo svolga attività sportiva, incompatibile con le lamentate condizioni fisiche, diffusa attraverso i mezzi di informazione. Fattispecie relativa a magistrato che durante i suddetti periodi si allenava alla partecipazione di regata transoceanica.
Testo Completo:
Sentenza n. 17929 del 1° luglio 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore A. Spirito)
Lede il prestigio dell’ordine giudiziario (art. 18, r.d.l. n. 511 del 1946, ora art. 2, c. 1, lett. q) ed r), d.lgs. n. 109 del 2006) il magistrato che si assenti dall’ufficio per molti mesi per motivi di salute (aspettativa, congedo straordinario) e nello stesso periodo svolga attività sportiva, incompatibile con le lamentate condizioni fisiche, diffusa attraverso i mezzi di informazione. Fattispecie relativa a magistrato che durante i suddetti periodi si allenava alla partecipazione di regata transoceanica.
Testo Completo:
Sentenza n. 17929 del 1° luglio 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore A. Spirito)