DIFESA E DIFENSORI- PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – DECRETO COMPENSI PROFESSIONALI – OPPOSIZIONE - SPESE E ONORARI – LIQUIDAZIONE
Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi professionali, ha diritto alla liquidazione degli onorari e delle spese imputabili al relativo procedimento, sempre che l’opposizione sia, almeno parzialmente, accolta, alla stregua di quanto disposto dagli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. in tema di ripartizione delle spese giudiziali secondo il principio di soccombenza.
Testo Completo:
Sentenza n. 25931 del 24 aprile 2008 - depositata il 26 giugno 2008(Sezioni Unite Penali, Presidente V. Carbone, Relatore E. Gironi)
Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi professionali, ha diritto alla liquidazione degli onorari e delle spese imputabili al relativo procedimento, sempre che l’opposizione sia, almeno parzialmente, accolta, alla stregua di quanto disposto dagli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. in tema di ripartizione delle spese giudiziali secondo il principio di soccombenza.
Testo Completo:
Sentenza n. 25931 del 24 aprile 2008 - depositata il 26 giugno 2008(Sezioni Unite Penali, Presidente V. Carbone, Relatore E. Gironi)