IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - RICORSO DELLA PARTE OFFESA COSTITUITA PARTE CIVILE - NATURA DI IMPUGNAZIONE AGLI EFFETTI PENALI
La Corte, aderendo al prevalente orientamento di legittimità, ha ritenuto che il ricorso della persona offesa, costituita parte civile, avverso la sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell’art. 428 c.p.p., ha natura di impugnazione anche agli effetti penali.DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OMISSIONE DI ATTI DI UFFICIO - DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI - INTERESSELa Corte, nel ribadire che ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 328, secondo comma c.p. la facoltà di interpello del privato, cui corrisponde un dovere di rispondere o di attivarsi da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, è riconosciuta esclusivamente al soggetto che abbia interesse al compimento dell'atto, ha precisato che, qualora il privato abbia fatto richiesta di accedere agli atti di un procedimento amministrativo, l’esistenza di tale interesse va valutata non con riferimento al procedimento in questione, ma in relazione all’accesso stesso. Per cui tale interesse sussiste quando la domanda di esibizione o acquisizione sia strumentale alla tutela di una posizione giuridicamente rilavante. Nella specie, la Corte ha ritenuto che tale interesse sussista nel privato che abbia fatto richiesta al Comune di conoscere lo stato della procedura di demolizione di un manufatto abusivo, posto a distanza non legale dalla sua proprietà confinante.
Testo Completo:
Sentenza n. 21735 del 4 febbraio 2008 - depositata il 29 maggio 2008
(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore G. Fidelbo)
La Corte, aderendo al prevalente orientamento di legittimità, ha ritenuto che il ricorso della persona offesa, costituita parte civile, avverso la sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell’art. 428 c.p.p., ha natura di impugnazione anche agli effetti penali.DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OMISSIONE DI ATTI DI UFFICIO - DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI - INTERESSELa Corte, nel ribadire che ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 328, secondo comma c.p. la facoltà di interpello del privato, cui corrisponde un dovere di rispondere o di attivarsi da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, è riconosciuta esclusivamente al soggetto che abbia interesse al compimento dell'atto, ha precisato che, qualora il privato abbia fatto richiesta di accedere agli atti di un procedimento amministrativo, l’esistenza di tale interesse va valutata non con riferimento al procedimento in questione, ma in relazione all’accesso stesso. Per cui tale interesse sussiste quando la domanda di esibizione o acquisizione sia strumentale alla tutela di una posizione giuridicamente rilavante. Nella specie, la Corte ha ritenuto che tale interesse sussista nel privato che abbia fatto richiesta al Comune di conoscere lo stato della procedura di demolizione di un manufatto abusivo, posto a distanza non legale dalla sua proprietà confinante.
Testo Completo:
Sentenza n. 21735 del 4 febbraio 2008 - depositata il 29 maggio 2008
(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore G. Fidelbo)