RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE - CONSEGNA ESECUTIVA DEL CITTADINO - PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DELLA PENA NELLO STATO
La Corte ha chiarito, rivedendo un suo precedente orientamento, che l’esecuzione della pena nello Stato da parte del cittadino, richiesto in consegna in base ad un mandato di arresto esecutivo (art. 18, lett. R. legge n. 69/2005), deve avvenire non applicando analogicamente l‘art. 735 c.p.p., bensì in base ai principi generali della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 1983. Pertanto, in ordine alla determinazione della pena, deve essere applicata la procedura della «continuazione» della pena, per la quale l’Italia ha espresso l’opzione, come richiesto dall’art. 9 della stessa Convenzione.
Testo Completo:
Sentenza n. 22105 del 26 maggio 2008 - depositata il 30 maggio 2008(Sezione Sesta Penale, Presidente G. Lattanzi, Relatore D. Carcano)
La Corte ha chiarito, rivedendo un suo precedente orientamento, che l’esecuzione della pena nello Stato da parte del cittadino, richiesto in consegna in base ad un mandato di arresto esecutivo (art. 18, lett. R. legge n. 69/2005), deve avvenire non applicando analogicamente l‘art. 735 c.p.p., bensì in base ai principi generali della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 1983. Pertanto, in ordine alla determinazione della pena, deve essere applicata la procedura della «continuazione» della pena, per la quale l’Italia ha espresso l’opzione, come richiesto dall’art. 9 della stessa Convenzione.
Testo Completo:
Sentenza n. 22105 del 26 maggio 2008 - depositata il 30 maggio 2008(Sezione Sesta Penale, Presidente G. Lattanzi, Relatore D. Carcano)