GIURISDIZIONE – IMMUNITA’ DELLO STATO STRANIERO – CRIMINI DI GUERRA – RICONOSCIMENTO DI SENTENZA STRANIERA
La Corte, affrontando la problematica del riconoscimento di una sentenza della Corte di cassazione greca, relativa al risarcimento dei danni sofferti per crimini di guerra a seguito dell’azione delle forze armate tedesche durante il secondo conflitto mondiale sul territorio greco, ha affermato la non estensibilità della immunità dalla giurisdizione civile degli Stati stranieri per gli atti iure imperii che siano configurabili come crimini contro l’umanità. Le Sezioni Unite – nel confermare e ribadire i principi già enunciati con la sentenza n. 5044 del 2004 – hanno riconosciuto il primato assoluto dei valori fondamentali di libertà e dignità della persona umana, con la conseguenza che la norma consuetudinaria di diritto internazionale, che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non può essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero tali da configurare crimini internazionali, lesivi dei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali.
Testo Completo:
Sentenza n. 14199 del 29 maggio 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore M. R. Morelli)
La Corte, affrontando la problematica del riconoscimento di una sentenza della Corte di cassazione greca, relativa al risarcimento dei danni sofferti per crimini di guerra a seguito dell’azione delle forze armate tedesche durante il secondo conflitto mondiale sul territorio greco, ha affermato la non estensibilità della immunità dalla giurisdizione civile degli Stati stranieri per gli atti iure imperii che siano configurabili come crimini contro l’umanità. Le Sezioni Unite – nel confermare e ribadire i principi già enunciati con la sentenza n. 5044 del 2004 – hanno riconosciuto il primato assoluto dei valori fondamentali di libertà e dignità della persona umana, con la conseguenza che la norma consuetudinaria di diritto internazionale, che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non può essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero tali da configurare crimini internazionali, lesivi dei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali.
Testo Completo:
Sentenza n. 14199 del 29 maggio 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore M. R. Morelli)