GIURISDIZIONE – FINANZIAMENTI E SOVVENZIONI PUBBLICHE – REVOCA DI FINANZIAMENTO IN CONTRASTO CON IL DIRITTO COMUNITARIO
In tema di sovvenzioni pubbliche per la promozione di determinate attività economiche, è stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in controversia nella quale un privato, beneficiario di un finanziamento per l'ammodernamento di impianti siderurgici, poi revocato dalla P.A. per incompatibilità con la normativa comunitaria, invocava l'autorità di un precedente giudicato sul diritto a percepire il finanziamento, quale pretesa, però, contestata dall'amministrazione sul presupposto che il finanziamento dovesse essere necessariamente restituito in quanto contrastante appunto con i vincoli comunitari. Le S.U. hanno ritenuto, infatti, che la controversia vertesse su diritti soggettivi, dovendosi intendere la revoca del finanziamento o come esulante dai poteri dell'amministrazione, nel caso si reputasse prevalente la regola dell'intangibilità del giudicato, oppure come comportamento necessitato, ove si reputasse prevalente il dovere di rispettare i vincoli comunitari, con conseguente obbligo di disapplicazione di eventuali norme interne contrastanti con i vincoli medesimi.
Testo Completo:
Sentenza n. 12641 del 19 maggio 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore R. Rordorf)
In tema di sovvenzioni pubbliche per la promozione di determinate attività economiche, è stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in controversia nella quale un privato, beneficiario di un finanziamento per l'ammodernamento di impianti siderurgici, poi revocato dalla P.A. per incompatibilità con la normativa comunitaria, invocava l'autorità di un precedente giudicato sul diritto a percepire il finanziamento, quale pretesa, però, contestata dall'amministrazione sul presupposto che il finanziamento dovesse essere necessariamente restituito in quanto contrastante appunto con i vincoli comunitari. Le S.U. hanno ritenuto, infatti, che la controversia vertesse su diritti soggettivi, dovendosi intendere la revoca del finanziamento o come esulante dai poteri dell'amministrazione, nel caso si reputasse prevalente la regola dell'intangibilità del giudicato, oppure come comportamento necessitato, ove si reputasse prevalente il dovere di rispettare i vincoli comunitari, con conseguente obbligo di disapplicazione di eventuali norme interne contrastanti con i vincoli medesimi.
Testo Completo:
Sentenza n. 12641 del 19 maggio 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore R. Rordorf)