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venerdì 2 maggio 2008

Prova civile - Sentenza n. 9725/2008

In tema di prova, la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile al giudizio davanti al giudice di pace l'art. 203 cod. proc. civ., stante il rinvio operato dall'art. 311 cod. proc. civ. alle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, precisando che, in tal caso, il giudice delegato per l'assunzione delle prove non può che essere il giudice di pace e non il giudice istruttore del luogo in cui la prova deve essere assunta, sia perché l'indicazione "giudice istruttore" contenuta nell'art. 203 cod. proc. civ. fa riferimento non ad un ufficio giudiziario ma ad una funzione che appartiene ad ogni giudice di primo grado, sia perché la norma parla di "giudice istruttore" non solo in relazione al giudice delegato ma anche a quello delegante, sia, infine, perché militano a favore di tale interpretazione ragioni di economia processuale e di ragionevolezza, consentendosi in tal modo l'assunzione della prova da parte di un giudice di pari competenza di quello delegante e sottoposto alle medesime regole processuali. La Suprema Corte ha, altresì, ritenuto che, nel giudizio dinanzi al giudice di pace, il presupposto della prova delegata ricorre nell'ipotesi in cui la prova debba essere assunta fuori dal territorio dell'ufficio del giudice di pace delegante, pur se l'ufficio del giudice delegato sia posto nel circondario dello stesso tribunale; ed invero il necessario coordinamento delle norme previste per il giudizio dinanzi al tribunale con quelle che disciplinano il giudizio dinanzi al giudice di pace, implica che il termine "circoscrizione", cui fa riferimento l'art. 203 cod. proc. civ., vada interpretato come ambito territoriale entro il quale qualsiasi giudice svolge le funzioni inerenti al proprio ruolo.