DELITTI CONTRO LA PERSONA - VIOLENZA SESSUALE - PENA ACCESSORIA DELLA PERDITA DELLA POTESTA' GENITORIALE - ESTENSIONE ANCHE AI FIGLI ESTRANEI ALL'ABUSO - SUSSISTENZA Sentenza n. 19729 del 3 aprile 2008 - depositata il 16 maggio 2008 (Sezione Terza Penale, Presidente E. Altieri, Relatore P. Onorato)
Con la decisione in esame, in una fattispecie nella quale l’imputato era stato condannato per aver abusato sessualmente della figlia minore, la Corte ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di merito che aveva irrogato la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale nei confronti non solo della figlia minore vittima dell’abuso, ma anche nei confronti dell’altro figlio, estraneo alla condotta di abuso. La Corte, sul punto, ha affermato che tale pena accessoria si riferisce a tutti i figli e non solo a quello vittima dell’abuso sessuale da parte del genitore esercente la potestà, non solo per la formulazione letterale della norma che non fa alcuna distinzione al riguardo (art. 609 nonies, comma primo, n. 1, cod. pen.), ma anche per la ratio legislativa che la ispira, intendendo la norma sanzionare l’indegnità del genitore in quanto tale e non in rapporto a questo o quel figlio determinato, poiché se un genitore ha gravemente mancato ai suoi doveri morali verso un figlio, è indegno di esercitare la sua potestà genitoriale anche nei confronti degli altri figli.
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Con la decisione in esame, in una fattispecie nella quale l’imputato era stato condannato per aver abusato sessualmente della figlia minore, la Corte ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di merito che aveva irrogato la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale nei confronti non solo della figlia minore vittima dell’abuso, ma anche nei confronti dell’altro figlio, estraneo alla condotta di abuso. La Corte, sul punto, ha affermato che tale pena accessoria si riferisce a tutti i figli e non solo a quello vittima dell’abuso sessuale da parte del genitore esercente la potestà, non solo per la formulazione letterale della norma che non fa alcuna distinzione al riguardo (art. 609 nonies, comma primo, n. 1, cod. pen.), ma anche per la ratio legislativa che la ispira, intendendo la norma sanzionare l’indegnità del genitore in quanto tale e non in rapporto a questo o quel figlio determinato, poiché se un genitore ha gravemente mancato ai suoi doveri morali verso un figlio, è indegno di esercitare la sua potestà genitoriale anche nei confronti degli altri figli.
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